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Le scuole non statali e i corsi di cui all'articolo 352 possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta' e siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta alle persone giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti sopra indicati per le persone fisiche devono essere posseduti dal rappresentante legale dell'ente. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l' apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea. Non sono considerati stranieri agli effetti di quanto previsto dall'articolo 366 e sono quindi sottoposti all'esclusiva vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, in conformita' a quanto previsto nel presente titolo, le scuole, i corsi e gli organismi culturali mantenuti da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede che abbiano ottenuto la personalita' giuridica in Italia. Fatto salvo quanto previsto nei commi 3 e 4 l'apertura e il funzionamento di scuole e corsi gestiti da cittadini ed enti stranieri sono disciplinati dall'articolo 366.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art353 · fonte del testo

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