Articolo abrogato dal d.l. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla l. 3 febbraio 2006, n. 27.
Abrogato dal 5 febbraio 2006
Articolo abrogato dal d.l. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla l. 3 febbraio 2006, n. 27.
Abrogato dal 5 febbraio 2006
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006. 23 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Sono scuole parificate quelle gestite da enti o associazioni aventi personalita' giuridica e che siano riconosciute ad ogni effetto legale mediante apposita convenzione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.L. 5 dicembre 2005, n. 250,convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250,convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 6) che "nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parita' di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio gia' attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie di cui all'articolo 344 del medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi. "
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art344 · fonte del testo
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