Corte costituzionale

Ordinanza n. 180/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/2002 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4,

della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di

personale scolastico), promossi con ordinanze emesse il 19 dicembre

2000 (otto ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale della

Lombardia e il 27 giugno 2001 (una ordinanza) dal Tribunale

amministrativo regionale del Piemonte, rispettivamente iscritte ai

nn. da 212 a 217, 237, 311 e 755 del registro ordinanze 2001 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13 14, 18 e

39, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con otto ordinanze di analogo tenore (R.O. nn. 212

a 217, 237 e 311 del 2001), emesse il 19 dicembre 2000, il Tribunale

amministrativo regionale della Lombardia ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge

3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale

scolastico), per ritenuta violazione degli artt. 3 e 33 della

Costituzione;

che la disposizione censurata, nel prevedere una sessione

riservata di esami per il conseguimento dell'idoneità

all'insegnamento nella scuola elementare, in vista dell'inserimento

nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,

relative alle scuole di ogni ordine e grado), ammette, alla

partecipazione a detta sessione di esami, i docenti che abbiano

prestato servizio di effettivo insegnamento "nelle scuole statali,

ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero

negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria legalmente

riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle

scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo

compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in

vigore" della medesima legge n. 124 del 1999, con ciò escludendo i

docenti delle "scuole elementari autorizzate";

che il rimettente ritiene che la norma censurata discrimini

"ingiustificatamente gli insegnanti delle scuole non statali in

funzione del tipo di concessione rilasciata all'istituto scolastico",

senza considerare che le differenze tra scuole parificate e

autorizzate riguardano i profili della validità legale del titolo di

studio conseguito e della diversa titolarità della scuola (artt. 344

e 349 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante

"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e

grado"), ma non le modalità di esercizio della funzione docente, che

è la medesima per ogni tipo di scuola;

che, in proposito, il rimettente rileva, altresì, che sia le

scuole parificate sia le scuole autorizzate sono soggette alla

medesima vigilanza del provveditore agli studi e sono tenute ad

uniformarsi ai programmi delle scuole statali, seppure quelle

autorizzate solo in via di "massima" (artt. 347, 350 e 351 del

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);

che, sotto ulteriore profilo, le ordinanze lamentano che la

disposizione censurata discrimini gli insegnanti delle scuole

elementari autorizzate non solo rispetto a quelli delle scuole

statali, ma anche rispetto a quelli che abbiano prestato servizio

presso scuole materne private autorizzate, "con la stravagante

conseguenza che sono esclusi proprio gli insegnanti che hanno fatto

esperienza di docenza nelle scuole elementari";

che le ordinanze ritengono vulnerato anche l'art. 33 della

Costituzione, sotto il profilo del principio della libertà

scolastica, in attuazione del quale ogni scuola autorizzata deve

essere posta in grado di conseguire la parità oggi disciplinata

dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e

disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il cui

art. 1, comma 4, subordina il riconoscimento di detta parità

scolastica ad una serie di prescrizioni, tra cui quella di utilizzare

solo docenti abilitati;

che anche il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte

ha sollevato, con ordinanza emessa il 27 giugno 2001 (R.O. n. 755 del

2001), questione di legittimità costituzionale della già menzionata

disposizione, in relazione agli artt. 3, 97 e 33 della Costituzione,

nella parte in cui, ai fini dell'ammissione all'esame per l'idoneità

all'insegnamento, non considera i docenti che abbiano maturato il

periodo di servizio utile presso la "scuola elementare sussidiata";

che il rimettente ritiene che le differenze tra le scuole

sussidiate e quelle statali attengono alle modalità di svolgimento

degli esami ed alla validità legale del titolo di studio conseguito

alla fine del corso (art. 348 del decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297 e artt. 224 e seguenti del regio decreto 26 aprile 1928,

n. 1297), a prescindere, invece, dalle modalità di esercizio della

funzione docente, che sarebbero le medesime per ogni tipo di scuola

considerata;

che, secondo il giudice a quo "per quanto la legge non

preveda espressamente l'obbligo delle scuole sussidiate di

uniformarsi ai programmi delle scuole statali (previsto, invece,

espressamente per le scuole elementari parificate e autorizzate: v.

art. 14 della legge 5 giugno 1990, n. 148 e art. 350 del decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297), la rilevanza di detti programmi

è assicurata dal fatto che gli alunni sono soggetti a specifici

esami dinanzi ad una commissione presieduta dal direttore didattico

del circolo in cui si trova la scuola medesima (art. 228 del regio

decreto 26 aprile 1928, n. 1297), nonché dal fatto che detta scuola

resta comunque soggetta alla vigilanza del provveditore agli studi e

delle altre autorità scolastiche statali (art. 236 del regio decreto

26 aprile 1928, n. 1297)";

che, in considerazione di ciò, la norma censurata sarebbe

discriminatoria nei confronti degli insegnanti delle scuole

elementari private sussidiate, non solo rispetto ai docenti delle

scuole statali, ma anche con riguardo a coloro che abbiano insegnato

nelle scuole materne autorizzate, con violazione del principio di

uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, del principio di

"logicità dell'azione amministrativa", sancito dall'art. 97 della

Costituzione e del principio di libertà scolastica sancito

dall'art. 33 della Costituzione;

che, nei giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che le questioni vengano dichiarate

inammissibili e, comunque, infondate.

Considerato che i giudizi in epigrafe, analoghi per oggetto e per

profili proposti, vanno riuniti per essere definiti con un'unica

pronunzia;

che, quanto alle questioni prospettate, è, innanzitutto, da

ritenere inconferente il richiamo, a tertium comparationis, della

disciplina vigente per le scuole statali, trattandosi, all'evidenza,

di tipologia affatto distinta da quella delle scuole elementari

autorizzate o sussidiate sia sul piano dell'organizzazione e

dell'ordinamento degli studi sia su quello della disciplina del

personale insegnante;

che risulta poi evidente la differenza tra le scuole

elementari parificate, da un lato, e le scuole elementari

autorizzate, dall'altro, dal momento che, pur essendo tutte dette

scuole annoverabili tra gli istituti non statali, solo le scuole

elementari parificate sono rette da un regime concessorio che le

assimila ad ogni effetto legale (art. 344 del decreto legislativo

16 aprile 1994, n. 297) - e, segnatamente, per i profili

pubblicistici concernenti l'adozione dei programmi delle attività

didattiche e il rilascio dei titoli di studio - alle scuole

elementari statali, tanto che sono tenute ad adottare lo stesso

"ordinamento" (art. 346 del decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297);

che, inoltre, ponendo a raffronto le scuole non statali

autorizzate, materna ed elementare, emergono, dalla disciplina

positiva, sostanziali differenze tra il regime cui è assoggettata la

scuola materna e quello contemplato per la scuola elementare, in

specie con riferimento alla prevista approvazione delle nomine del

personale docente delle scuole materne da parte del provveditore agli

studi, che costituisce condizione per lo svolgimento della funzione

di insegnamento presso dette scuole (art. 335 del decreto legislativo

16 aprile 1994, n. 297);

che ancor più rilevante è, rispetto alle scuole materne

autorizzate, la differenza di regime cui sono assoggettate le scuole

sussidiate, dovendosi aggiungere, a quanto testé rilevato, la

ulteriore circostanza che presso queste ultime il personale docente

può anche essere sprovvisto del titolo all'abilitazione

all'insegnamento elementare (art. 348, comma 4, del decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297);

che la peculiare valenza pubblicistica della scuola materna

autorizzata - che la connota rispetto alla scuola elementare

autorizzata e a quella sussidiata - trova fondamento nella funzione

di sostanziale supplenza dell'intervento dello Stato, da essa

assicurata nell'ordinamento scolastico fino all'entrata in vigore

della legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della scuola materna

statale) - che ha disciplinato in modo organico la scuola materna

statale - e, successivamente all'emanazione di detta legge, nella

funzione di complemento e integrazione di quella materna statale;

che la norma censurata rappresenta, comunque, una

disposizione transitoria, valevole - come risulta anche dai lavori

preparatori della legge n. 124 del 1999 - ai limitati e contingenti

fini di integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401

del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ragione di una

discrezionale scelta legislativa di provvista di personale

insegnante, volta a dar rilievo al possesso di esperienze didattiche

acquisite in ambiti interni o quanto meno assimilabili a quelli

statali;

che, per i motivi anzidetti, la disposizione censurata non

comporta violazione dei parametri costituzionali evocati, non potendo

considerarsi irragionevole, né contraria al buon andamento

dell'amministrazione e neppure lesiva della libertà scolastica, la

scelta del legislatore di valutare diversamente il servizio

effettuato dai docenti presso le scuole statali ovvero presso le

scuole elementari parificate o materne autorizzate rispetto a quello

reso nelle scuole elementari autorizzate o sussidiate (per analoga

conclusione, quanto alle scuole elementari autorizzate, v. ordinanza

n. 178 del 2002);

che, pertanto, le questioni sollevate devono ritenersi

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999,

n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico),

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97 e 33 della Costituzione,

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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