Corte costituzionale

Ordinanza n. 178/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/2002 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4,

della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di

personale scolastico), promossi con tre ordinanze emesse il 6 luglio

2000 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione

staccata di Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. 113, 114 e 115 del

registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Quarta Maria Rosaria ed altra,

di Ciardo Antonella ed altre e di Padalino Lucia Paola ed altre

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Franco Carrozzo per Quarta Maria Rosaria ed

altra, Ciardo Antonella ed altre e Padalino Lucia Paola ed altre e

l'Avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia,

sezione staccata di Lecce, con tre ordinanze di analogo tenore (R.O.

nn. 113 a 115 del 2001) - emesse nel corso di giudizi aventi ad

oggetto l'annullamento di provvedimenti di esclusione, di talune

insegnanti, dalla sessione riservata per il conseguimento

dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in

materia di personale scolastico); norma che - ai fini della

maturazione del prescritto periodo di insegnamento occorrente per

l'ammissione alla predetta sessione - prende in considerazione il

solo servizio di insegnamento prestato nelle scuole statali, ovvero

negli istituti e scuole secondarie legalmente riconosciuti o

pareggiati, ovvero nelle scuole materne autorizzate e nelle scuole

elementari parificate; senza menzionare le scuole elementari

autorizzate, nelle quali avevano prestato servizio le ricorrenti;

che il giudice a quo, nell'escludere che la disposizione, in

ragione del carattere eccezionale e derogatorio, sia tale da

consentire un'"interpretazione estensiva", atta a ricomprendere anche

le fattispecie al suo esame, ritiene che la stessa violi l'art. 3

della Costituzione, a causa della ingiustificata disparità di

trattamento fra coloroche hanno prestato servizio nella scuola non

statale parificata e coloro che hanno prestato servizio nella scuola

elementare autorizzata, reputando, al tempo stesso, inciso anche

l'art. 97 della Costituzione, in riferimento al principio di buona

amministrazione;

che si sono costituite, innanzi alla Corte, le ricorrenti nel

giudizio a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata;

che è intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile

e, comunque, infondata.

Considerato che i giudizi in epigrafe, analoghi per oggetto e per

profili proposti, vanno riuniti per essere decisi con un'unica

pronunzia;

che, quanto alla questione prospettata, risulta evidente la

differenza tra le scuole elementari parificate e quelle elementari

autorizzate, dal momento che, pur essendo entrambe dette scuole

annoverabili tra gli istituti non statali, solo le scuole elementari

parificate sono rette da un regime concessorio che le assimila ad

ogni effetto legale (art. 344 del decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297) - e, segnatamente, per i profili pubblicistici concernenti

l'adozione dei programmi delle attività didattiche e il rilascio dei

titoli di studio - alle scuole elementari statali, tanto che sono

tenute ad adottare lo stesso "ordinamento" (art. 346 del decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297);

che la norma censurata rappresenta, comunque, una

disposizione transitoria, valevole - come risulta anche dai lavori

preparatori della legge n. 124 del 1999 - ai limitati e contingenti

fini di integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401

del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ragione di una

discrezionale scelta legislativa di provvista di personale

insegnante, volta a dar rilievo al possesso di esperienze didattiche

acquisite in ambiti interni o quanto meno assimilabili a quelli

statali;

che, per i motivi anzidetti, la disposizione censurata non

comporta violazione dei parametri costituzionali evocati, non potendo

considerarsi irragionevole, né contraria al buon andamento

dell'amministrazione, la scelta del legislatore di valutare

diversamente il servizio effettuato dai docenti presso le scuole

elementari parificate rispetto a quello reso nelle scuole elementari

autorizzate;

che, pertanto, la questione deve ritenersi manifestamente

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999,

n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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