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La documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni di cui all'articolo 277 e la valutazione sui medesimi, espressa dal collegio dei docenti, sono comunicate, oltre che al provveditore agli studi della provincia, al consiglio di circolo o di istituto, al consiglio scolastico distrettuale, al consiglio scolastico provinciale e all'istituto regionale competente. La documentazione e la valutazione relativa alla sperimentazione di cui all'articolo 278 sono comunicate anche al Ministro della pubblica istruzione che le sottopone al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 1 settembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art281 · fonte del testo

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