Art. 144 — Valutazione e scheda personale degli alunni
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275.
Abrogato dal 1 settembre 2000
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275.
Abrogato dal 1 settembre 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 1 settembre 2000. 219 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, le modalita', i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell'articolo 318. Dagli elementi rilevati e registrati su apposita scheda viene desunta ogni trimestre o quadrimestre dai docenti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno, o a chi ne fa le veci, dai docenti, i quali illustrano altresi' eventuali iniziative programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo 126. Gli elementi della valutazione trimestrale o quadrimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneita' per il passaggio dell'alunno alla classe successiva. La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato. Nell'attestato il giudizio finale consta della sola dichiarazione di idoneita' per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui al presente articolo e ogni altra documentazione ritenuta necessaria.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art144 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.