Art. 254 — Ricorsi contro i provvedimenti dei consigli e dei collegi
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 febbraio 2003, n. 132.
Abrogato dal 28 giugno 2003
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 febbraio 2003, n. 132.
Abrogato dal 28 giugno 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 1994 al 28 giugno 2003. 76 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Contro i provvedimenti adottati dai consigli o dai collegi delle accademie e dei conservatori e' ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, da parte di chi abbia interesse, entro trenta giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art254 · fonte del testo
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