Art. 256 — Consiglio di amministrazione
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 febbraio 2003, n. 132.
Abrogato dal 28 giugno 2003
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 febbraio 2003, n. 132.
Abrogato dal 28 giugno 2003
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 28 giugno 2003. 297 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ciascuno degli istituti di cui all'articolo 255 e' amministrato da un consiglio di amministrazione composto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 230 per il consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza, dal presidente e dai seguenti altri membri:
tolto: a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
tolto: b) il direttore dell'Istituto;
tolto: c) due docenti dell'istituto, designati dal collegio dei docenti. Possono inoltre essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti degli enti che hanno assunto l'impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto. E' chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dei conservatori con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante dell'istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata. Segretario del consiglio e' l'impiegato amministrativo di qualifica piu' elevata. Il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del consiglio di amministrazione che non faccia parte del personale dell'Istituto. Quando ne sia riconosciuta la necessita', il Ministero della pubblica istruzione scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito. In deroga a quanto previsto dal presente articolo i consigli di amministrazione dei conservatori di musica di Roma e Napoli conservano la composizione prevista dalle particolari disposizioni che li riguardano: di ciascuno di essi fanno altresi' parte due docenti dell'Istituto designati dai rispettivi collegi dei docenti. Del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica di Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel comune.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art256 · fonte del testo
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