Art. 20 — Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

  • a)da' parere, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista; 8
  • b)coordina e promuove le attivita' culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
  • c)da' parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo articolo 24;
  • d)decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;
  • e)redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia; 8
  • f)determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento; 8
  • g)stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti. 8
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

8

Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 54, comma 6) che nel presente provvedimento l'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".".

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 132/2020

    Parametro
    26 giugno 2020

    riuniti i giudizi, rinvia all'udienza pubblica del 22 giugno 2021 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda penale, e dal Tribunale ordinario di Bari, sezione prima penale, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2020.…

    Art. 117 cost. · Art. 13 Disposizioni sulla stampa · Art. 595 c.p. · Art. 20 Ordinamento della professione di giornalista

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1963 al 8 maggio 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

    Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 54, comma 6) che nel presente provvedimento l'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art20 · fonte del testo

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