Art. 193 — Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi

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I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione e' conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline e ad otto decimi in condotta. Il voto in condotta inferiore a otto decimi comporta il rinvio agli esami di riparazione su tutte le discipline. L'ammissione agli esami di idoneita', di cui all'articolo 192, e' subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneita' sono equiparati ai suddetti candidati privatisti, coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. Supera gli esami di idoneita' chi abbia conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai sei decimi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneita'; coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di eta' sono altresi' dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Tale eta' e' abbassata a ventun anni per gli esami di idoneita' nelle scuole magistrali. Coloro che nello scrutinio finale di promozione o nella prima sessione degli esami di idoneita' non abbiano conseguito la sufficienza in una o piu' discipline o gruppi di discipline ovvero nelle prove di esame, e coloro che non abbiano potuto cominciare o compiere le prove scritte o presentarsi all'orale, sono ammessi a sostenere esami di riparazione ovvero a ripetere gli esami di idoneita' in una seconda sessione. Detti esami si svolgono dall'1 al 9 settembre. Gli esami integrativi, di cui all'articolo 192, comma 2, si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 26 agosto 1995

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art193 · fonte del testo

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