[1]Per ottenere l'ammissione, la promozione, l'idoneita', la licenza e l'abilitazione e' necessario aver conseguito, nel relativo esame, voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie.

[2]La promozione e' conferita senza esami agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi, in ciascuna materia o gruppo di materie, e a otto decimi, nella condotta.

[3]Gli alunni che nello scrutinio finale abbiano conseguito voto inferiore agli otto decimi nella condotta possono sostenere gli esami di promozione, di ammissione, di licenza e di abilitazione soltanto nella seconda sessione.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art62 · fonte del testo

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