Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sollevata, in riferimento all'art. 33, quarto comma, della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, consentendo al candidato esterno che sostenga gli esami di idoneità presso scuole secondarie superiori pareggiate o legalmente riconosciute di effettuare un solo "salto" rispetto alla classe cui dà accesso il titolo scolastico posseduto, riserverebbe alle scuole non statali una disciplina deteriore rispetto a quella delle scuole statali. Infatti la norma denunciata rientra pianamente nel quadro normativo dettato in materia di abilitazione all'anticipazione delle classi scolastiche, poiché la regola generale vigente in materia è quella che ammette la possibilità di abilitazione al "salto di classe" per un solo anno, sia con riguardo ai candidati che sono alunni frequentanti scuole statali o non statali pareggiate o legalmente riconosciute, sia con riguardo ai candidati esterni che si presentano per gli esami di idoneità presso istituti non statali, pareggiati o riconosciuti.
Art. 7 Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore · Art. 33 cost. · Art. 192 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado · Art. 193 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado