Art. 114 — Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione

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Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di eta' sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati e' confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorita' scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura e' adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolatico. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 15 novembre 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art114 · fonte del testo

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