Art. 115 — Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia

In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni figli di stranieri residenti in Italia ((che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea,)) sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che individua, possibilmente nell'ambito del distretto in cui e' domiciliato l'alunno, la scuola piu' idonea per struttura e disponibilita' a garantire il migliore inserimento. L'iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non e' soggetta a ratifica da parte del Ministero. L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente articolo e' effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma 1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attivita' di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:

  • a)adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze;
  • b)promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi. Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si provvede secondo le disposizioni contenute nell'articolo 455. Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, puo' partecipare, qualora non faccia gia' parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi. Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attivita' di cui al comma 5. Ai fini dell'attuazione del comma 5, lettera b), per l'insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste non siano oggetto d'insegnamento nella provincia di residenza dell'alunno, si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui l'alunno medesimo abbia la cittadinanza.

Testo vigente dal 6 luglio 1994

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Che cosa è cambiato dal 6 luglio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 6 luglio 1994. 2 parole tolte, 1 parola aggiunta.

In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri tolto: della Comunita' aggiunto: dell'Unione Europea, sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art115 · fonte del testo

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