a titolo d'imposta sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto (articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis, decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47) 1. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e' applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17 per cento. 2. I soggetti indicati negli articoli 33 e 44, applicano l'imposta di cui al comma 1 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta e' versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta e' imputata a riduzione del fondo. Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni, compreso l'anno 2001, e' dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto e' corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. L'acconto pu essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso e' dovuto. L'acconto e' versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano gli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18. 3. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art36 · fonte del testo

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