Art. 34 — Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

[2]1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono redditi di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 52 del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 33 e, in particolare, i commi 3, 4 e 5. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, la ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. 2. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d-bis), del richiamato testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti. 3. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del predetto testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento. 4. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del richiamato testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Testo in vigore dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art34 · fonte del testo

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