Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]dei danni (articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione puproporre azione contro l'agente della riscossione dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni. 2. L'agente della riscossione risponde dei danni e delle spese del giudizio, salvi i diritti degli enti creditori.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
