Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]' delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche (articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari e immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dall'agente della riscossione, nonche' la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 186 in esenzione da ogni tributo e diritto. 2. I conservatori sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente all'agente della riscossione l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
