Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]di attuazione (articolo 22 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
[2]1. I decreti e i provvedimenti previsti dagli articoli 100, 101, comma 4, 104, comma 3, 111 e 146, comma 3, sono adottati anche per le entrate diverse dalle imposte sui redditi. 2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
