Art. 147
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]applicabili (articolo 40 ((, comma 2,)) decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)
[2]1. Per quanto non e' diversamente disposto nel presente capo si applicano, le disposizioni ordinarie in materia di imposta sul valore aggiunto.
Testo vigente dal 7 agosto 2026
