Art. 2-bis jobs act — Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata

Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennita' giornaliera di malattia, l'indennita' di degenza ospedaliera, il congedo di maternita' e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilita' della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile. 2. Per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennita' di degenza ospedaliera e' aumentata del 100 per cento. Conseguentemente e' aggiornata la misura dell'indennita' giornaliera di malattia

Testo vigente dal 3 novembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 novembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 2019 al 3 novembre 2019. 2 parole tolte, 12 parole aggiunte.

… alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o tolto: dell'inizio aggiunto: di inizio del periodo indennizzabile. tolto: La aggiunto: 2. Per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennita' di degenza ospedaliera e' aumentata del 100 per cento. Conseguentemente e' aggiornata la misura dell'indennita' giornaliera di malattiatolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art2bis · fonte del testo

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