Art. 2 — Definizioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 aprile 2001 al 13 agosto 2022. Leggi il testo vigente →

Ai fini del presente testo unico:

  • a)per "congedo di maternita'" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
  • b)per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternita';
  • c)per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
  • d)per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
  • e)per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonche' i soci lavoratori di cooperative. Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennita'.

Testo in vigore dal 26 aprile 2001 al 13 agosto 2022

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art2 · fonte del testo

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