Art. 2 — Definizioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)

Ai fini del presente testo unico:

  • a)per "congedo di maternita'" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
  • a-bis)per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via autonoma ai sensi dell'articolo 27-bis del presente decreto;
  • b)per "congedo di paternita' alternativo" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternita' nei casi previsti dall'articolo 28 del presente decreto;
  • c)per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
  • d)per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
  • e)per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonche' i soci lavoratori di cooperative. Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennita'.

Testo vigente dal 13 agosto 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 2022

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 2001 al 13 agosto 2022. 1 parola tolta, 36 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: a-bis) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via autonoma ai sensi dell'articolo 27-bis del presente decreto;

b) per "congedo di paternita' aggiunto: alternativo" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, tolto: fruito in alternativa al congedo di maternita' aggiunto: nei casi previsti dall'articolo 28 del presente decreto;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari