Art. 27-bis — Congedo di paternità obbligatorio (legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lett. a; legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 25 e 363

Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo e' fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo e' aumentata a venti giorni lavorativi. Il congedo e' fruibile dal padre anche durante il congedo di maternita' della madre lavoratrice. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Il congedo e' riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternita' ai sensi dell'articolo 28. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione puo' essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. 52

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

52

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 maggio - 21 luglio 2025, n. 115 (in G.U. 1ª s.s. 23/7/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come inserito dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non riconosce il congedo di paternita' obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile".

Testo vigente dal 24 luglio 2025

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 115/2025

    Ha colpito questo articolo
    21 luglio 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Brescia, sez. lavoro, determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla situazione in cui il beneficio è riconosciuto al padre lavoratore in coppie composte da genitori di sesso diverso. Infatti, in materia di stato civile – giusta la trascrivibilità in Italia dell’atto di nascita formato all’estero e relativo a un minore, perché non contrario all’ordine pubblico internazionale – il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, quando la madre intenzionale abbia acconsentito all’impiego da parte della partner di tecniche di PMA, comporta l’assunzione della responsabilità genitoriale derivante dal consenso, dove l’identità di sesso non può giustificare un trattamento deteriore dei genitori (in assenza di elementi di contrarietà all’ordine pubblico, quale è ad esempio la maternità surrogata), stante l’esigenza di realizzare l’interesse del minore nel condiviso progetto di cura e realizzazione delle relative esigenze. Risponde, in definitiva, all’interesse del minore, avente ormai carattere di centralità nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle sue esigenze che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio di responsabilità genitoriale, ed è in ragione di esso che detta titolarità è affermata in capo alla coppia che ha condiviso il progetto di genitorialità. In siffatto quadro, l’orientamento sessuale non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità, perché l’interesse del minore consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure, la madre biologica e quella intenzionale. Viene così in rilievo la esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, che resta identico nelle due diverse formazioni, la coppia omosessuale e quella eterosessuale. Nei termini della questione posta, è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente. E tale distinzione risulta applicabile anche nei casi di adozione in casi particolari (ex art. 44 legge n. 184 del 1983). (Precedenti: S. 68/2025 - mass. 46864; S. 161/2023 - mass. 45740; S. 33/2021 - mass. 43635; S. 102/2020 - mass. 43100; S. 105/2018 - mass. 40771; S. 205/2015 - mass. 38568; S. 371/2003 - mass. 28174; S. 104/2003 - mass. 27646; S. 197/2002 - mass. 27000; S. 405/2001 - mass. 26677; S. 179/1993 - mass. 19493).

    Art. 27-bis Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 15 Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 24 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2022 al 24 luglio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 6 maggio - 21 luglio 2025, n. 115 (in G.U. 1ª s.s. 23/7/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come inserito dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non riconosce il congedo di paternita' obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art27bis · fonte del testo

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