Art. 17 — Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

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Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

  • a)nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  • b)quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
  • c)quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.

Testo in vigore dal 26 aprile 2001 al 28 maggio 2003

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 17, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 32433/2025

    12 dicembre 2025

    L'interdizione dal lavoro anticipata della lavoratrice in stato di gravidanza, disciplinata dall'art. 17 del d.lgs. n. 151 del 2001, costituisce, anche nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c), fattispecie normativa a struttura complessa, per la cui integrazione è richiesta sia la ricorrenza di una delle previste ragioni di astensione anticipata, sia l'adozione di un provvedimento autorizzatorio della Direzione territoriale del lavoro, che accerta l'esistenza dei requisiti per il suo riconoscimento e ne fissa la durata, sicché, in assenza di detto provvedimento o venuto a scadenza il periodo autorizzato, non sussiste un diritto della lavoratrice alla corresponsione della relativa indennità, né al suo prolungamento, previsto, dall'art. 24 del citato decreto, solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichi durante i periodi di congedo per maternità previsti dall'art. 17. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettando la domanda della lavoratrice rivolta a ottenere l'indennità in esame in relazione ad un periodo successivo alla data di cessata efficacia del provvedimento autorizzativo della Direzione territoriale del lavoro, coincidente con la data di risoluzione del rapporto di lavoro).

    Art. 17 · Art. 24 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita'

    Rassegna di dicembre 2025, p. 146 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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