Art. 16 — Divieto di adibire al lavoro le donne (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
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E' vietato adibire al lavoro le donne:
- a)durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
- b)ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c)durante i tre mesi dopo il parto;
- d)durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto.
Testo in vigore dal 26 aprile 2001 al 28 maggio 2003
