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[1](art. 10, quinto, sesto e settimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Per il normale espletamento dei servizi l'amministrazione determina per ciascun ufficio locale l'assegno quantitativo del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, ivi compresi quelli delle eventuali agenzie aggregate. Nel determinare gli assegni si dovra' fissare anche il numero degli agenti da applicare ai servizi interni limitatamente, per questi ultimi, agli uffici di gruppo A, B e, quando occorra, a quelli di gruppo C. Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici, l'amministrazione determina la scorta per la sostituzione delle unita' assenti per congedo, malattia od altre cause.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1968 al 14 febbraio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art17 · fonte del testo

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