[1](art. 10, quinto, sesto e settimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Per il normale espletamento dei servizi l'amministrazione determina per ciascun ufficio locale l'assegno quantitativo del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, ivi compresi quelli delle eventuali agenzie aggregate. Nel determinare gli assegni si dovra' fissare anche il numero degli agenti da applicare ai servizi interni limitatamente, per questi ultimi, agli uffici di gruppo A, B e, quando occorra, a quelli di gruppo C. Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici, l'amministrazione determina la scorta per la sostituzione degli operatori assenti per congedo, malattia od altre cause. Per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali e ai servizi di ricevitoria, assente per congedo, malattia od altre cause, nonche' per la copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, la scorta e' determinata per provincia in relazione alle unita' in assegno nella provincia stessa. Ai fini dell'applicazione delle unita' di scorta di cui al comma precedente, sono istituite con provvedimento del direttore, provinciale, nell'ambito di ciascuna provincia, circoscrizioni territoriali con uno o piu' uffici locali ed agenzie nei quali esistano complessivamente almeno cinque posti di portalettere ed assimilati. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli uffici centro scorta di ciascuna circoscrizione. Le unita' di scorta agenti assegnate alla provincia sono applicate presso gli uffici centro scorta di cui al comma precedente, con disposizione del direttore provinciale, in proporzione al numero dei posti di portalettere ed assimilati della relativa circoscrizione e devono normalmente provvedere alle esigenze degli uffici compresi nella circoscrizione stessa, ed, in caso di necessita', a quelle degli uffici di altre circoscrizioni. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 1988, n. 554

7

La L. 29 dicembre 1988, n. 554 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 (come modificato dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1973, n. 3), 20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, [...] sono sospese fino all'individuazione di nuovi criteri per la determinazione dell'assegno numerico delle unita' necessarie a ciascun ufficio e della dotazione organica complessiva del personale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990"; ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1989".

Testo vigente dal 3 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 3 gennaio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1973 al 3 gennaio 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 dicembre 1988, n. 554

    La L. 29 dicembre 1988, n. 554 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 (come modificato dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1973, n. 3), 20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, [...] sono sospese fino all'individuazione di nuovi criteri per la determinazione dell'assegno numerico delle unita' necessarie a ciascun ufficio e della dotazione organica complessiva del personale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990"; ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1989".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art17 · fonte del testo

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