Dagli uffici locali e' proposto un direttore. Alla titolarita' a delle agenzie e' preposto normalmente un ufficiale di prima classe. Le funzioni di titolare di agenzia sono conferite dal direttore provinciale. Nel caso in cui alla titolarita' o reggenza di una agenzia aspirino piu' impiegati, il direttore provinciale conferira' l'incarico sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali. Ha titolo di preferenza l'ufficiale che abbia gia' prestato servizio nella stessa agenzia come coadiutore reggente, coadiutore o ricevitore, sempreche' riconosciuto idoneo. La revoca dell'incarico o di titolare di agenzia viene disposta, con provvedimento del direttore provinciale, oltre che per gravi motivi, anche quando l'impiegato riporti un giudizio complessivo annuale inferiore a "buono" o una sanzione disciplinare superiore alla censura e' ammesso ricorso al direttore centrale per gli uffici locali il quale decide in via definitiva, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali. Per il normale espletamento dei servizi l'Amministrazione determina per ciascun ufficio locale l'assegno quantitativo del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente dei vari servizi, ivi compresi quelli delle eventuali agenzie aggregate. Nel determinare gli assegni si dovra' fissare anche il numero degli agenti da applicare ai servizi interni limitatamente, per questi ultimi, agli uffici di gruppo A, B e, quando occorra, a quelli di gruppo C. Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici l'Amministrazione determina la scorta per la sostituzione delle unita', assenti per congedo, malattia, ad altre cause. Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, sono fissati i criteri di massima per determinare, gli assegni delle unita' necessarie a ciascun ufficio. Tali assegni sono stabiliti, per ciascun ufficio locale, con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali. Con lo stesso provvedimento i detti assegni e la relativa scorta possono essere variati ove, per accertate esigenze di servizio, si ritenga opportuno fissare un diverso assegno numerico. Ove non sia prevista la scorta, la sostituzione degli agenti sara' effettuata mediante personale, denominato "sostituto", iscritto in apposito elenco che, ai sensi delle disposizioni che seguono, viene tenuto da ogni Direzione provinciale.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art10 · fonte del testo

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