Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Salvo quanto e' disposto nell'art. 17, i magistrati ai quali col consenso del Ministro per la giustizia siano conferiti incarichi non previsti tassativamente da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi, sono, per motivi di servizio, posti fuori organico.
[2]Al magistrato posto fuori del ruolo organico verra' corrisposto un assegno pari allo stipendio integrale da lui goduto, compreso il supplemento di servizio attivo e il caroviveri.
[3]((I magistrati posti fuori del ruolo organico, in forza della presente disposizione, non devono in ogni caso superare il numero di ventotto)).
[4]Al cessare dell'incarico il magistrato e' richiamato nel ruolo organico ed e' destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, tenendosi conto, tuttavia, compatibilmente con le esigenze del servizio, delle aspirazioni del magistrato.
[5]COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 30 AGOSTO 1925, N. 1521, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 25 MARZO 1926, N. 501.
Testo in vigore dal 24 giugno 1933 al 16 dicembre 2010
