Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. 186 parole tolte, 13 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I funzionari dell'ordine giudiziario e gli ufficiali giudiziari non possono essere sindaci, assessori o segretari comunali, ne' occupare altri pubblici impieghi od uffici amministrativi, ed eccezione di quelli di senatore e deputato, di consigliere comunale o provinciale, di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza o di enti di pubblica utilita' legalmente riconosciuti. Non possono nemmeno esercitare la mercatura od altra professione qualunque.
tolto: I magistrati non possono inoltre accettare incarichi di qualsiasi specie, senza l'assenso dei capi gerarchici e non possono assumere le funzioni di arbitro se non nei casi previsti da legge o da regolamenti e in quelli in cui siano interessate pubbliche amministrazioni. Quando la designazione dell'arbitro non derivi direttamente dalla legge o dal regolamento, occorre l'assenso dei capi gerarchici.
tolto: I vice pretori onorari possono esercitare la professione di avvocato, procuratore, o notaio, ed essere anche segretari dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni, e ad essi non sono applicabili le disposizioni contenute nel capoverso precedente.
tolto: Oltre a quanto e' stabilito nella prima parte del presente articolo, sono applicabili ai funzionari di cancelleria e segreteria le disposizioni generali relative ai funzionari civili dello Stato.aggiunto: Ordinamento-art. 15 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art15 · fonte del testo
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