Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 3 settembre 1925. Leggi il testo vigente →

[1]Salvo quanto e' disposto nell'art. 17, i magistrati ai quali col consenso del Ministro per la giustizia siano conferiti incarichi non previsti tassativamente da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi, sono, per motivi di servizio, posti fuori organico.

[2]Al magistrato posto fuori del ruolo organico verra' corrisposto un assegno pari allo stipendio integrale da lui goduto, compreso il supplemento di servizio attivo e il caroviveri.

[3]I magistrati posti fuori del ruolo organico in forza della presente disposizione non devono in ogni caso superare il numero di trenta.

[4]Al cessare dell'incarico il magistrato e' richiamato nel ruolo organico ed e' destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, tenendosi conto, tuttavia, compatibilmente con le esigenze del servizio, delle aspirazioni del magistrato.

[5]Gli incarichi conferiti direttamente dal Ministro Guardasigilli per affari dipendenti dall'Amministrazione della giustizia e degli affari di culto non sono compresi nella presente disposizione.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1923 al 3 settembre 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art158 · fonte del testo

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