Art. 52 — Mozione di sfiducia

Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.

Testo vigente dal 28 settembre 2000

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 52, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16943/2025

    24 giugno 2025

    I collaboratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 90, comma 1, TUEL, ove assegnati a mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e ferma restando la nullità dell'assegnazione, hanno diritto, per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente - anche in mancanza di un provvedimento del superiore gerarchico o di sua illegittimità, ed anche se gli sia stato attribuito un incarico per il quale sia previsto un particolare titolo di studio del quale siano privi -, al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore alla quale corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza e, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità; tale diritto non sussiste nei casi in cui l'espletamento delle suddette mansioni sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, ovvero sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente o in ogni altra ipotesi nella quale si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento, in particolare laddove l'ordinamento vieti in radice che la prestazione, se resa senza rispettare determinate regole, sia ricompensata, perché illecitamente eseguita.

    Art. 52 · Art. 90 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali

    Rassegna di giugno 2025, p. 137 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art52 · fonte del testo

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