Il Consiglio regionale revoca congiuntamente il Presidente e la Giunta regionale, a seguito dell'approvazione di una mozione che deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione. La mozione deve essere discussa dal Consiglio regionale non prima di dieci e non oltre quindici giorni dalla data di presentazione, e votata per appello nominale, a maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione. Le dimissioni e la cessazione dalla carica del Presidente o di un terzo dei membri della Giunta comportano la decadenza della Giunta. In caso di dimissioni o cessazione di singoli membri della Giunta, questi vengono surrogati a maggioranza dal Consiglio, con voto per appello nominale. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non ne comporta la decadenza.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art28 · fonte del testo

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