Art. 239 — Funzioni dell'organo di revisione

L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

  • a)attivita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
  • b)pareri, con le modalita' stabilite dal regolamento, in materia di:
  • 1)strumenti di programmazione economico-finanziaria;
  • 2)proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio ((escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessita' dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.)); 83
  • 3)modalita' di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
  • 4)proposte di ricorso all'indebitamento;
  • 5)proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
  • 6)proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
  • 7)proposte di regolamento di contabilita', economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
  • c)vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilita'; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.
  • d)relazione sulla proposta di deliberazione consiliare ((di approvazione)) del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilita' e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione ((dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e)) contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione; 83
  • e)referto all'organo consiliare su gravi irregolarita' di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilita';
  • f)verifiche di cassa di cui all'articolo 223. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 e' espresso un motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e puo' partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Puo' altresi' partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
  • a)da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;
  • b)da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa. L'organo di revisione e' dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti. L'organo della revisione puo' incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilita' uno o piu' soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. Lo statuto dell'ente locale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126

83

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

Testo vigente dal 12 settembre 2014

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 settembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 8 dicembre 2012 al 12 settembre 2014. 183 parole aggiunte in 9 capoversi.

aggiunto: b) pareri, con le modalita' stabilite dal regolamento, in materia di:

aggiunto: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

aggiunto: 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessita' dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.;

aggiunto: 3) modalita' di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

aggiunto: 4) proposte di ricorso all'indebitamento;

aggiunto: 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

aggiunto: 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

aggiunto: 7) proposte di regolamento di contabilita', economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare aggiunto: di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto … a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione aggiunto: dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126

    Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239 · fonte del testo

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