Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2005 al 12 settembre 2014. Leggi il testo vigente →

I comuni, le province e le citta' metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonche' dalle comunita' montane di cui fanno parte. (( A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da piu' enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all' insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso. )) La garanzia fideiussoria puo' essere inoltre rilasciata a favore della societa' di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113), comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le citta' metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della societa' sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla societa'. La garanzia fideiussoria puo' essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprieta' dell'ente locale, purche' siano sussistenti le seguenti condizioni:

  • a)il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilita' di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettivita' locale;
  • b)la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
  • c)la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturatone dell'opera. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare piu' di un quinto di tale limite.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2005 al 12 settembre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2000 al 1 gennaio 2005. 83 parole aggiunte.

… essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonche' dalle comunita' montane di cui fanno parte. aggiunto: A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da piu' enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all' insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso. La garanzia fideiussoria puo' essere inoltre rilasciata a favore della societa' di capitali, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art207 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari