Art. 10 — Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali

Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano e' consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalita' e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita' di copertura degli oneri corrispondenti. ((3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione)) ((4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta' nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali)) ((5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato)) 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 aprile 2014, n. 88 (in G.U. 1a s.s. 16/4/2014, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nella parte in cui non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalita' di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»".

Successivamente la Corte Costituzionale

4

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre - 6 dicembre 2017, n. 252 (in G.U. 1ª s.s. 13/12/2017, n. 50), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 "nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalita' di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»" e l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 164 del 2016 "nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, prevede «, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»".

Testo vigente dal 13 settembre 2016

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 88/2014

    Ha colpito questo articolo
    10 aprile 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in riferimento a plurimi parametri statutari e legislativi - che stabilisce una disciplina dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali. Infatti, prevedendo l'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale n. 1 del 2012 l'adozione di una disciplina statale attuativa non limitata ai principi generali, ma avente un contenuto eguale per tutte le autonomie, la circostanza che la normativa censurata abbia un contenuto dettagliato e più rigoroso di quello degli statuti delle ricorrenti non comporta violazione degli invocati parametri. Non sussiste, altresì, la violazione del principio consensualistico, in quanto la disciplina attuativa dei limiti all'indebitamento posti dall'art. 119, sesto comma, Cost., trova applicazione nei confronti di tutte le autonomie, anche speciali, senza che sia necessario ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria. - Sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica prima della modifica operata con la legge costituzionale n. 1 del 2012, vedi la citata sentenza n. 17/2004. - Sulla riconducibilità dell'indebitamento delle autonomie territoriali al coordinamento della finanza pubblica, pur essendo connessa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, vedi le citate sentenze nn. 284/2009, 285/2007, 320/2004, 376/2003, 70/2012. - Sul vincolo di carattere generale apportato dai principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, vedi la citata sentenza n. 425/2004. - Sulla necessaria uniformità dei vincoli in materia di indebitamento, vedi la citata sentenza n. 425/2004. - Sul coinvolgimento, da parte dei vincoli imposti alla finanza pubblica, di tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione del bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni, vedi le citate sentenze nn. 40/2014, 39/2014, 138/2013, 425/2004 e 36/2004. - Sul carattere fondante dei principi di uguaglianza e di solidarietà, vedi la citata sentenza n. 264/2012. - Sull'applicabilità a tutte le autonomie della disciplina attuativa dei limiti all'indebitamento posti dall'art. 119, sesto comma, Cost., senza dover ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria, vedi la citata sentenza n. 425/2004.

    Art. 10 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio · Art. 81 cost. · Art. 12 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio · Art. 4 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 252/2017

    Illegittimità dichiarata
    6 dicembre 2017

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 164 del 2016, che sostituisce l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, impugnato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige - in riferimento all'art. 136 Cost., per lesione del giudicato costituzionale della sentenza n. 88 del 2014 - nella parte in cui non afferma il carattere tecnico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, al quale è rimessa la disciplina di criteri e modalità di attuazione dello stesso art. 10, incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato. L'evocata sentenza n. 88 del 2014 - rilevato che la riserva di legge rinforzata stabilita dall'art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. n. 1 del 2012 per l'attuazione della facoltà di indebitamento delle Regioni e degli enti locali consente non implica che l'atto legislativo debba farsi carico di aspetti della disciplina esclusivamente tecnici - ha dichiarato costituzionalmente illegittima la precedente formulazione dell'art. 10, comma 5, nella parte in cui non riservava al d.P.C.m. un compito attuativo meramente tecnico, ma tale pronuncia è stata adottata dopo una verifica del concreto atteggiarsi del d.P.C.m. (carattere tecnico o discrezionale) in relazione al contenuto precettivo dei precedenti commi dell'art. 10, contenuto che assume quindi un valore determinante. Ne consegue che, in presenza di una intervenuta significativa modifica di quest'ultimo, anche in relazione al diverso contesto determinato dalla novellazione dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012 ad opera dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2016, non sussiste, sia sotto il profilo sostanziale che formale, il ripristino o la conservazione del significato della norma dichiarata costituzionalmente illegittima. ( Precedente citato: sentenza n. 88 del 2014 ). La disciplina statale attuativa della limitata facoltà di indebitamento degli enti territoriali - richiesta dall'art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. n. 1 del 2012 - non è limitata ai principi generali, dovendo il suo contenuto essere uguale per tutte le autonomie a garanzia dell'omogeneità dei trattamenti, connaturata alla logica della riforma costituzionale che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio. I vincoli imposti alla finanza pubblica, infatti, se hanno come primo destinatario lo Stato, non possono non coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione di quel "bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni" in relazione al quale va verificato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale. ( Precedente citato: sentenza n. 88 del 2014 ).

    Art. 2 Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali · Art. 10 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio · Art. 81 cost. · Art. 136 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 2014 al 13 settembre 2016. 162 parole tolte, 141 parole aggiunte.

… assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita' di copertura degli oneri corrispondenti. aggiunto: 3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 aggiunto: e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, tolto: l'equilibrio della gestione di cassa finale aggiunto: il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regionetolto: , come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le citta' metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalita' stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiunto: 4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma tolto: 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonche' gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i aggiunto: 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedentitolto: . Ciascun ente territoriale puo' in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrioaggiunto: , non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, tolto: primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo aggiunto: sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta' nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti tolto: della regione interessata, compresa la medesima regione, ed e' ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto aggiunto: territoriali 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tolto: adottato aggiunto: da adottare d'intesa con la Conferenza tolto: permanente per il coordinamento della finanza pubblica aggiunto: unificata, sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del presente articolotolto: .aggiunto: , ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre - 6 dicembre 2017, n. 252 (in G.U. 1ª s.s. 13/12/2017, n. 50), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 "nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalita' di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»" e l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 164 del 2016 "nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, prevede «, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»".

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urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243~art10 · fonte del testo

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