[1](Art. 39, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

[2]Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'Universita' o Istituto la ricognizione della loro qualita' di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H. Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove gia' superate. ((La validita' degli esami e' prorogata ad anni dieci per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti)).

Testo vigente dal 25 febbraio 2025

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1933 al 25 febbraio 2025. 18 parole aggiunte.

… otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove gia' superate. aggiunto: La validita' degli esami e' prorogata ad anni dieci per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art149 · fonte del testo

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