Corte costituzionale

Ordinanza n. 463/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1999 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo

comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento

dell'istruzione artistica), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno

1996 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sul ricorso

proposto da Corda Giovanna contro il Ministero del pubblica

istruzione ed altra, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Corda Giovanna;

Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da una studentessa

dell'Accademia di belle arti di Firenze nei confronti di quest'ultima

e del Ministero per la pubblica istruzione il Tribunale

Amministrativo Regionale della Toscana ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del regio

decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione

artistica), in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;

che secondo il giudice rimettente detta norma si pone in

contrasto con gli indicati parametri nella parte in cui prevede che

allo stesso corso dell'accademia di belle arti non si possa essere

iscritti per più di cinque anni;

che alla ricorrente è stato negato il diritto all'iscrizione per

il sesto anno di corso, e che dall'accoglimento della presente

questione deriverebbe l'accoglimento del ricorso stesso.

che, nel merito, la norma impugnata, secondo la ricorrente,

sarebbe caratterizzata da un'ingiustificata severità, che non trova

riscontri negli altri ordinamenti di studio; per la scuola media

inferiore e superiore, infatti, le norme vigenti stabiliscono che

ciascuna classe può essere frequentata per due volte, e

l'ordinamento universitario non pone alcun limite al cosiddetto

"fuori corso", se non in base all'art. 149, secondo comma, del r.d.

31 agosto 1933, n. 1592, per il quale allo studente che non sostenga

esami per otto anni consecutivi viene comminata la decadenza dalla

qualifica, con obbligo di sostenere ex novo anche gli esami già

superati;

che una simile disparità di trattamento, che al rimettente pare

in contrasto evidente col principio di eguaglianza, va a ledere anche

gli artt. 33 e 34 Cost., risolvendosi in un ostacolo al

raggiungimento dei più alti gradi dello studio nei confronti dei

capaci e meritevoli, tali dovendo considerarsi anche quelli che hanno

avuto un curriculum complessivamente positivo, però in un periodo di

studio leggermente più lungo del normale;

che in giudizio si è costituita la ricorrente Corda Giovanna,

chiedendo l'accoglimento della prospettata questione.

Considerato che una questione identica a quella oggetto del

presente giudizio è stata in precedenza scrutinata da questa Corte,

con la sentenza n. 278 del 1998, e ritenuta non fondata;

che il giudice a quo non adduce ulteriori o diversi motivi di

censura, né lamenta la lesione di altri parametri costituzionali;

che le argomentazioni svolte nella sentenza sopra richiamata

valgono anche in questa sede;

che, pertanto, la presente questione dev'essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31

dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica)

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione,

dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con l'ordinanza

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:463 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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