Corte costituzionale

Ordinanza n. 142/1997

Altra decisione · depositata il 16/05/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo

comma, del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento

dell'istruzione artistica), promosso con ordinanza emessa il 10

aprile 1989 dal T.A.R. del Lazio, sul ricorso proposto da Esposito

Armando contro l'Accademia di belle arti ed altro iscritta al n. 540

del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per il Lazio,

con ordinanza del 2 dicembre 1989, pervenuta a questa Corte il 15

maggio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 62, secondo comma, del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123

(Ordinamento dell'istruzione artistica), in riferimento agli artt. 3,

33 e 34 della Costituzione;

che a parere del giudice a quo la norma impugnata si pone in

conflitto con gli indicati parametri costituzionali nella parte in

cui prevede che allo stesso corso dell'Accademia di belle arti non si

possa essere iscritti per più di cinque anni;

che in punto di rilevanza il TAR ha osservato che, nel caso

sottoposto al suo giudizio, il ricorrente, rimasto fuori corso per un

anno, dopo aver completato il ciclo di studi col superamento di tutti

gli esami, si era visto negare il rilascio del diploma proprio in

considerazione del tenore della norma in oggetto;

che pur essendo indubbia la particolare natura delle Accademie di

belle arti, la cui collocazione è in certo modo intermedia tra gli

istituti di istruzione secondaria superiore e l'università, ad

avviso del rimettente l'art. 62 in questione si rivela come norma

ingiustificatamente severa, soprattutto se confrontata con quelle che

regolano l'istruzione secondaria e quella universitaria;

che, mentre per la scuola media inferiore e superiore le norme

vigenti stabiliscono la possibilità che ciascuna classe venga

frequentata per due volte, l'ordinamento universitario consente il

cosiddetto "fuori corso" con l'unico limite di cui all'art. 149,

secondo comma, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, per cui lo studente

che non sostenga esami per otto anni consecutivi decade dalla

qualifica, con obbligo di sostenere ex novo anche gli esami già

superati;

che a parere del rimettente una simile disparità di trattamento,

ingiustificatamente discriminatoria nei confronti degli studenti

dell'Accademia di belle arti, si porrebbe anche in contrasto con gli

artt. 33 e 34 della Costituzione, risolvendosi in un inadeguato

trattamento scolastico ed in un impedimento a raggiungere i gradi

più elevati degli studi;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, pubblicata in data 2

dicembre 1989, è pervenuta a questa Corte il 15 maggio 1996;

che in questo arco di tempo sono intervenute nuove disposizioni,

tra cui sia il d.m. 30 settembre 1993, n. 540 (Regolamento recante

norme sui nuovi insegnamenti complementari e disciplina degli esami

nelle Accademie di belle arti) ed il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e

grado), che hanno rivisitato in maniera significativa la materia

dell'istruzione artistica, fornendo comunque una serie di elementi

utili per la corretta interpretazione della norma impugnata;

che, in particolare, l'art. 3, comma 2, del citato decreto 30

settembre 1993 sembra consentire allo studente dell'Accademia di

belle arti un ulteriore anno di fuori corso, al fine di superare gli

esami relativi a non più di un quarto delle materie complementari;

che, alla luce di tale mutato quadro normativo, è opportuno che

il giudice a quo provveda ad una riconsiderazione della questione, al

fine di valutarne la perdurante rilevanza e di individuare in modo

corretto le norme da porre all'esame di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo

regionale per il Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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