[1]Tutti i rapporti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche mutuatari della Cassa depositi e prestiti o dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche se costituiti anteriormente al 29 settembre 1927, sono regolati dalle norme in vigore per le opere in conto dello Stato, restando cosi' prive d'ogni efficacia le eventuali pattuizioni in contrasto.

[2]I creditori di detti enti non possono esercitare contro i medesimi ne' proseguire, se iniziate, azioni esecutive ne' promuovere procedure fallimentari senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici o di quello per le comunicazioni, qualora trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie delle Stato.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 15/2007

    Questione inammissibile
    26 gennaio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui subordina l'esercizio dell'azione esecutiva nei confronti degli entri costruttori di case popolari, al preventivo rilascio di nulla-osta amministrativo. Invero, il giudice a quo non ha indicato nell'ordinanza i termini e i motivi della rimessione essendosi limitato ad affermare apoditticamente che il citato art. 80 «trova applicazione [....] indipendentemente dall'esistenza di mutui o contributi statali concessi in favore dell'I.A.C.P.», senza motivare in alcun modo le ragioni di tali conclusioni e senza neppure descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 80 Testo unico sull'edilizia popolare ed economica · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 179/2000

    Questione inammissibile
    8 giugno 2000

    Manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, denunziato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto subordina l'esercizio dell'azione esecutiva dei creditori degli enti costruttori di case popolari ed economiche al preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici, senza vincolare l'emanazione del provvedimento ad alcuna condizione ed affidandolo quindi alla massima discrezionalità della detta autorità. A.M.M.

    Art. 24 cost. · Art. 91 c.p.c. · Art. 92 c.p.c. · Art. 80 Testo unico sull'edilizia popolare ed economica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 25/1998

    Questione inammissibile
    18 febbraio 1998

    Manifesta inammissibilità della questione, per mancanza di motivazione sulla rilevanza della stessa. red.: G. Leo

    Art. 24 cost. · Art. 80 Testo unico sull'edilizia popolare ed economica · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art80 · fonte del testo

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