Tutti gli atti definitivi di appalto, i contratti principali e suppletivi coi relativi capitolati e le proposte di transazione delle vertenze comunque sorte in dipendenza delle costruzioni, devono riportare la preventiva approvazione ministeriale sentita la Commissione di vigilanza, quando siano fatti da enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti. Del pari devono essere previamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici i compensi per la redazione dei progetti e per la direzione dei lavori nonche' qualsiasi altra spesa da far gravare sui mutui concessi dalla Cassa predetta.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art79 · fonte del testo

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