[1]Gli enti costruttori devono uniformarsi per la contabilita' dei lavori alle norme del regolamento per la direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e tenere quindi al corrente ed a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza almeno i seguenti atti:

  • 1)il giornale dei lavori;
  • 2)il libretto di misura dei lavori e delle provviste;
  • 3)il registro di contabilita';
  • 4)il sommario del registro di contabilita'.

[2]Le cooperative mutuatarie dell'Amministrazione dette ferrovie dello Stato sono invece tenuto ad uniformarsi alle norme amministrative e contabili che disciplinano la esecuzione dei lavori di conto dell'Amministrazione stessa.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art78 · fonte del testo

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