[1]Salvo le responsabilita' derivanti dalle vigenti disposizioni, il Ministro per i lavori pubblici, sentita la Commissiono di vigilanza e fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, puo' escludere dal beneficio del contributo erariale quei sindaci ed amministratori:

  • a)che abbiano procurato per se stessi o per parenti ed affinsino al 4° grado, prenotazioni od assegnazioni illegittime;
  • b)che per colpa o negligenza abbiano arrecato notevole danno alla gestione sociale;
  • c)che, pur senza averli ordinati, abbiano lasciato compiere dai costruttori, negli alloggi loro assegnati o nei rispettivi fabbricati ed a carico totale o parziale del mutuo, lavori o forniture non approvate.

[2]Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, ha facolta' di disporre che il socio escluso dal beneficio del contributo presti, nelle forme o nei termini da stabilirsi dai Ministri predetti, le garanzie che essi riterranno necessarie nell'interesse dell'istituto mutuante ed imporre anche, se del caso, il pagamento totale del costo dell'alloggio cooperativo.

[3]Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra o, se del caso, non sia provveduto al pagamento integrale del costo dell'alloggio, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, decretera' senz'altro la decadenza dall'assegnazione a carico del socio ed ordinera' il conseguente rilascio dell'immobile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66.

[4]Le norme del presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art107 · fonte del testo

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