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[1]Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico, quelle costruite per essere date in locazione dagli enti e dalle societa' di cui all'art. 16 e che restano in proprieta' inalienabile ed indivisa degli enti e delle societa' medesime.

[2]Ogni alloggio deve:

  • a)avere non piu' di tre vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio ed ingresso;
  • b)avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;
  • c)essere fornito di latrina propria;
  • d)essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno se esiste nel centro urbano l'impianto completo di distribuzione di acqua potabile;
  • e)soddisfare alle altre condizioni di salubrita' richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

[3]Nelle case popolari costruite col contributo o con corso dello Stato potranno essere anche consentiti, in via eccezionale, dal Ministro per i lavori pubblici, per comprovate esigenze da accertarsi prima dell'approvazione dei progetti, alloggi di quattro vani abitabili, oltre agli accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio ed ingresso, a condizione che la superficie totale utile di ciascun alloggio non sia superiore a 90 metri quadrati, in essa compresa quella degli accessori.

[4]Quando gli enti costruttori sono i Comuni o gli Istituti di cui al n. 8 dell'art. 16, le case popolari possono essere vendute o locate con patto di futura vendita allo stesso inquilino od ai suoi eredi, allo scadere di non oltre un venticinquennio di inquilinato.

[5]Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice od assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia una composizione non superiore a quella indicata alla lettera a), ed eccezionalmente a quella indicata al 3° comma del presente articolo, sempreche' i progetti, in tal caso, siano stati preventivamente approvati dal Ministro per i lavori pubblici.

Testo in vigore dal 20 maggio 1943 al 18 luglio 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 1943

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1938 al 20 maggio 1943. 27 parole tolte, 108 parole aggiunte in 5 capoversi.

… 16 e che restano in proprieta' inalienabile ed indivisa degli enti e delle societa' tolto: medesimi aggiunto: medesime.

a) avere non piu' di tre vani abitabili tolto: - ed eccezionalmente non piu' di cinque per le case costruite col concorso dello Stato di cui all'art. 38 -aggiunto: , oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio tolto: e aggiunto: ed ingresso;

aggiunto: Nelle case popolari costruite col contributo o con corso dello Stato potranno essere anche consentiti, in via eccezionale, dal Ministro per i lavori pubblici, per comprovate esigenze da accertarsi prima dell'approvazione dei progetti, alloggi di quattro vani abitabili, oltre agli accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio ed ingresso, a condizione che la superficie totale utile di ciascun alloggio non sia superiore a 90 metri quadrati, in essa compresa quella degli accessori.

Quando gli enti costruttori sono i tolto: comuni o gli istituti aggiunto: Comuni o gli Istituti di cui al n. tolto: 3 aggiunto: 8 dell'art. 16, le case popolari possono essere vendute o locate con patto di futura vendita allo stesso inquilino od ai suoi eredi, allo scadere di non oltre un venticinquennio di inquilinato.

… che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice od assicurativoaggiunto: , in quanto ogni alloggio abbia una composizione non superiore a quella indicata alla tolto: lett. a) aggiunto: lettera a), ed eccezionalmente a quella indicata al 3° comma del presente articolo, sempreche' i progetti, in tal caso, siano stati preventivamente approvati dal Ministro per i lavori pubblici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art48 · fonte del testo

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