[1]La dichiarazione di pubblica utilita', agli effetti dell'esproprio di terreni, fabbricati, cave e fornaci occorrenti per la costruzione di case popolari od economiche, e' pronunziata dal prefetto sentita la competente Amministrazione comunale.

[2]Spetta altresi' al prefetto autorizzare l'occupazione temporanea di cave, fornaci e terreni, il cui esercizio od uso risultino necessari per agevolare la costruzione suddetta.

[3]I comuni possono anche promuovere l'esproprio di abitazioni private non ultimate o che si trovino in deficienti condizioni igieniche, allo scopo di adattarle ad alloggi popolari, qualora il proprietario non possa o non voglia provvedere alla ultimazione od al risanamento di esse nel termine fissato dal prefetto.

[4]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)).35

[5]Il maggior valore che i comuni realizzassero in caso di retrocessione di aree o parte di aree, che non avessero ricevuto la prevista destinazione, e' assegnato al fondo speciale costituito dai comuni per provvedere alle case popolari od economiche ed alle opere edilizie di carattere igienico. Parimenti deve essere versato al detto fondo il maggiore valore ottenuto dalla vendita delle aree o parte di aree e la somma ricavata da eventuali concessioni temporanee.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

35

Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 4 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 4 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 4 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 4 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

Testo vigente dal 1 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1938 al 1 gennaio 2002. 52 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Per le espropriazioni ed occupazioni temporanee si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni: tuttavia nel primo caso l'indennita' di esproprio e' fissata nella misura di cui agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoliaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 4 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 4 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 4 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 4 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art46 · fonte del testo

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