[1]I contratti di affitto stipulati dall'Istituto con funzionari dell'Amministrazione delle colonie rimangono in vigore, in deroga al disposto dell'art. 386, lettera a), anche se i funzionari stessi siano trasferiti in colonia.

[2]Con l'autorizzazione, caso per caso, del Ministero dell' Africa Italiana, l'Istituto puo' stipulare i contratti di affitto anche con funzionari residenti in colonia, i quali intendano di trasferirsi nel Regno o farvisi precedere dalle famiglie, purche' gli alloggi assunti in locazione vengano abitati unicamente dai funzionari stessi o dalle loro famiglie.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art384 · fonte del testo

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