[1]I muretti che dividono le aree destinate a giardino, o delimitano le zone delle terrazze attribuite in proprieta' a singoli condomini, le cancellate di ferro o le reti metalliche che siano infisse in tali muretti, sono di proprieta' comune dei condomini contigui, salvo che la spesa non sia a carico del condomino singolo.

[2]I condomini sulle aree a giardino loro attribuite in proprieta' non possono senza il consenso del Ministro per i lavori pubblici, sentiti proprietari contigui, mutare le dimensioni o la struttura delle recinzioni ne' eseguire costruzioni od immettere piantagioni di alto fusto, dalle quali possa derivare una diminuzione di luce o di visuale ai detti proprietari contigui.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art208 · fonte del testo

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