[1]Per l'ordinamento e l'unita' di indirizzo di tutto quanto concerne la concessione o la somministrazione dei mutui, la vigilanza amministrativa o tecnica sulla erogazione di essi, sugli acquisti o sulle costruzioni nonche' sull'assegnazione degli alloggi, e' istituito, con sede in Roma, alla dipendenza del Capo del Governo Primo Ministro, un «Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, avente personalita' giuridica e gestione autonoma ed equiparato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti tributari salvo sempre le speciali disposizioni in materia contenute nel presente testo unico.

[2]Restano in ogni caso ferme le attribuzioni o la competenza del Ministero dei lavori pubblici o della Commissione di vigilanza in materia di cooperative edilizie.

[3]Le cooperative tra mutilati ed invalidi di guerra che abbiano ottenuto mutui assistiti da contributo erariale indipendentemente da quelli previsti dall'art. 174 possono aggregarsi all'Ente alle condizioni e con le modalita' da fissarsi dal Ministero dei lavori pubblici.

[4]L'Ente e' amministrato da un Comitato composto di un presidente, di un vice presidente, di un direttore, e di quattro membri, nominati tutti dal Capo del Governo Primo Ministro, il quale puo' sceglierli pure fra i funzionari delle Amministrazioni statali senza pero' che per tali incarichi essi siano allontanati dal loro posto e dalle loro mansioni.14

[5]Il presidente nomina i tecnici dell'Ente e gli altri funzionari che il Comitato ritenga necessari.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 febbraio 1951, n. 94

14

La L. 22 febbraio 1951, n. 94 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel Comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, composto ai sensi dell'art. 176, quarto comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e' soppresso il posto di vice presidente".

Testo vigente dal 22 marzo 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 marzo 1951

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1938 al 22 marzo 1951.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 febbraio 1951, n. 94

    La L. 22 febbraio 1951, n. 94 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel Comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, composto ai sensi dell'art. 176, quarto comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e' soppresso il posto di vice presidente".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art176 · fonte del testo

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