[1]Lo Stato contribuisce nel pagamento degli interessi in misura del 3 per cento sui mutui per acquisto o costruzione di case popolari od economiche da contrarsi da cooperative costituito esclusivamente fra mutilati ed invalidi di guerra.

[2]E' autorizzato all'uopo sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici lo stanziamento di annue L. 5 milioni, per cinquanta anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1925-26. Le somme non erogate in ciascun esercizio sono conservate in aumento sugli esercizi finanziari successivi.

[3]Nel pagamento degli interessi sui mutui contribuiscono anche per la durata del periodo di ammortamento, l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, nonche' l'Opera nazionale per i combattenti nella misura rispettivamente del 0,60 e del 0,30 per cento all'anno.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art174 · fonte del testo

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